UNIMRI - Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana
UNIONE NAZIONALE INSIGNITI
AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
“UNIMRI”
Anno 2018
Il presente Regolamento Attuativo dello Statuto è stato approvato dall’Assemblea riunita il
giorno 9 giugno 2018 in Modugno (BA) Verbale di Assemblea n. prot. 39-06/18 dell’11.06.2018
1
STATUTO
UNIONE NAZIONALE INSIGNITI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA “UNIMRI”
TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ARTICOLO 1
L’Associazione UNIMRI "Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana" è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede presso la residenza del Presidente Nazionale in carica, nel periodo, finché non si doterà di una propria sede infrastrutturale.
REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO
UNIONE NAZIONALE INSIGNITI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA “UNIMRI”
Art. 1 - L’Associazione è costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”.
L’associazione ha la propria sede presso la residenza del Presidente Nazionale in carica nel periodo, finché non si doterà di una propria sede infrastrutturale.
ARTICOLO 2
Essa si propone di incrementare la conoscenza e l’amicizia fra i Soci, tutti insigniti di una onorificenza OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana), nelle previste classi di appartenenza: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grand'Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce, nella fratellanza, nel rispetto e nella divulgazione di quegli alti valori etici e morali che hanno originato la concessione della onorificenza. Inoltre, impegnandosi concretamente in opere di assistenza nel sociale, promuovendo e realizzando iniziative a favore di gruppi e/o persone bisognose di assistenza materiale e morale, con beneficenza e quant’altro ritenuto necessario.
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta all’insegnamento, premi, pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo.
Art. 2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha, fra i suoi compiti, il privilegio e il dovere di assicurare l’adempimento di questo art. 2, con iniziative proprie e anche valutando e attuando le proposte degli Associati o quelle provenienti da organismi esterni all’Associazione, purché rispondenti ai valori morali dello Statuto dell’Ordine al Merito, al quale lo Statuto associativo con il relativo Regolamento applicativo si ispirano.
Emblema – colori – motto:
- l’emblema dell’Associazione è costituito da: una medaglia di Cavaliere di Gran Croce, detta medaglia si trova al centro di una “U” formata da due maniche di giacca con due mani al centro della base che stringendosi formano un cuore. La manica sinistra ha i colori della bandiera italiana e quella destra ha i colori dell’onorificenza “al merito della Repubblica Italiana”, cioè verde con due linee rosse verticali poco distanti dai bordi laterali. Sotto le due mani, in andamento tondeggiante, campeggia la scritta: “Acta non verba”. Detto logo può essere posizionato in uno scudo bianco, con la parte superiore diritta e quella inferiore tonda, nella parte alta c’è la scritta al primo rigo: “Unione Nazionale Insigniti”; al secondo rigo: “al Merito della Repubblica Italiana”; al terzo rigo: “UNIMRI”. In alternativa, il logo è posizionato al centro di un cerchio e la scritta “Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana” va da sinistra a destra seguendo l’andamento del bordo, mentre il motto è posizionato nella parte inferiore, sempre da sinistra a destra seguendo l’andamento del bordo.
- I colori con i valori RGB indicati su Wikipedia per il tricolore:
- per il bianco F1F2F1 sono R:241 G:242 B:241,
- per il rosso CE2B37 sono R:206 G:043 B:055,
- per il dorato D6B570 sono R:214 G:181 B:112.
- il motto è: “Acta non Verba” (“Fatti non parole”)

TITOLO II
SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO – SANZIONI DISCIPLINARI.
ARTICOLO 3
Può essere socio dell’Associazione UNIMRI qualsiasi persona insignita di una onorificenza OMRI (Ordine al Merito della Repubblica Italiana), prevista nelle classi di:
- Cavaliere;
- Ufficiale;
- Commendatore;
- Grand’Ufficiale;
- Cavaliere di Gran Croce.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- ordinari;
- sostenitori;
- benemeriti.
- onorari.
L’assemblea decide di anno in anno le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune.
Art. 4 - L’Assemblea decide, nella riunione prevista nell’ultimo bimestre di ogni anno, l’importo della quota associativa per l’anno successivo, proposto dal CDN, in modo da consentirne in tempo utile l’applicazione per il rinnovo del tesseramento.
ARTICOLO 5
Gli interessati debbono presentare la domanda di iscrizione (nel modello predisposto dal CDN), allegando una fotografia formato tessera, la fotocopia della carta d’identità, la fotocopia o fotografia idonea dell’attestato di concessione dell’onorificenza, specificando di possedere un indirizzo di posta elettronica (e-mail) e un profilo su un social network interattivo (Facebook o eventuali altri, concordati all’occorrenza e comunicati dal CDN), mezzo immediato di comunicazione per l’attività associativa. I Soci che presentino delle carenze sotto quest’aspetto, potranno essere collaborati da un parente di primo grado, comunicandolo preventivamente al CDN. Le domande vengono esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Dopo la comunicazione di avvenuta accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo nazionale, i neo soci dovranno versare il contributo d’iscrizione e la relativa quota, per divenire Soci Ordinari, Sostenitori o Benemeriti. La delibera del Consiglio Direttivo Nazionale sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro un mese dalla presentazione.
L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
I Soci Onorari (comunque insigniti)saranno individuati, anche su proposta del singolo socio dell’UNIMRI, fra le personalità di spicco nazionali, ritenute meritevoli di tale provvedimento e, con delibera del CDN, annoverati nell’albo dell’UNIMRI, dopo una loro dichiarazione di accettazione del provvedimento.
I Soci hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero o pubblicare foto e filmati, assumendosene piena responsabilità, nella divulgazione che ritengono d’interesse per gli associati, sulla pagina istituzionale Facebook, senza alcuna censura, preventiva o successiva, purché rispecchi gli ideali di correttezza e moralità, mai lesivi alla dignità di chiunque, sia Socio che estraneo all’Associazione, nel pieno rispetto di quanto sancito nell’art. 21 della Costituzione Italiana.
L’appartenenza ad altre Associazioni, anche simili, non costituisce pregiudiziale all’accettazione della domanda, nella piena osservanza dell’art.
18 della Costituzione Italiana.
Art. 5 - Le domande vengono esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale che può però delegare questo compito al Segretario Nazionale o ad altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale per accelerare le operazioni di iscrizione e tesseramento.
ARTICOLO 6
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia;
- per morosità;
- per espulsione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione;
ARTICOLO 7
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:
- richiamo verbale da parte del Presidente (su delibera del C.D.N.);
- richiamo scritto da parte del Presidente (su delibera del C.D.N.);
- sospensione da uno a tre mesi, con delibera del C.D.N., previo parere della Commissione di Garanzia, che verrà nominata all'occorrenz dal CDN, come specificato al seguente articolo 7.
- espulsione, con delibera del C.D.N., previo parere della Commissione di Garanzia.
Clausola compromissoria: i soci sono obbligati a rimettere alla decisione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La Commissione di Garanzia è composta da tre Membri.
Art. 7 - Fermo restando quanto stabilito dalla clausola compromissoria e nella piena osservanza delle attuali disposizioni di legge, alla luce della riforma della procedura arbitrale, che vuole l’assoluta terzietà dell’organo arbitrale, dalla data di approvazione del presente Regolamento, il Collegio dei Probiviri in carica decade e non sarà più eletto perché per dirimere eventuali controversie fra Soci e fra Associazione e Soci:
- Il Consiglio Direttivo Nazionale, su espressa richiesta di uno o più soci, procederà, all’occorrenza, di volta in volta, alla costituzione di una Commissione di Garanzia formata da un Presidente e due Rappresentanti, effettivi e due supplenti scelti fra gli Associati dell’UNIMRI:
- il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
- un Rappresentante e uno supplente nominati dalla parte accusatrice,
- un Rappresentante e uno supplente nominati dalla parte accusata.
- Il Presidente della Commissione di Garanzia sarà nominato dal CDN, possibilmente fra gli Associati con competenza ed esperienza giuridica; egli ha il compito di ascoltare le dichiarazioni delle parti, di valutare tutte le prove e le testimonianze presentate, in modo da chiarire al massimo tutta la vicenda oggetto della contesa. Il Presidente della Commissione di Garanzia ha inoltre il compito di ricercare SEMPRE la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Al termine dovrà compilare un verbale esprimendo la propria valutazione. Il verbale, firmato per presa visione dai due Rappresentanti delle parti in causa, dovrà essere presentato al CDN per la conseguente deliberazione da adottare.
TITOLO III - ORDINAMENTO
ARTICOLO 8
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il 1° Vice Presidente Vicario;
- Il 2° Vice Presidente;
- Il Segretario;
- I Consiglieri Nazionali;
- Il Tesoriere;
- Il Presidente Onorario;
- La Commissione di Garanzia;
- Il Revisore dei Conti.
- I Delegati del Presidente per funzioni istituzionali con voto consultivo.
Sarà costituito un Ufficio Stampa nazionale, con l’ausilio della perizia di soci che abbiano già esperienze pregresse, per la diffusione dei comunicati e i rapporti con i mass media, comunque per la promozione d’immagine dell’Associazione.
La costituzione dell’Ufficio Stampa Nazionale avverrà a cura del CDN che nominerà il Responsabile Ufficio Stampa, possibilmente fra gli Associati con competenza ed esperienza specifica, che ne coordinerà la formazione iniziale e in seguito l’attività, in collaborazione sinergica con gli Associati da lui stesso individuati e segnalati al CDN che provvederà a deliberarne il conferimento dell’incarico. L’attività dell’Ufficio Stampa dovrà essere sempre in linea con l’attività del CDN con il quale si rapporterà continuamente per la costante promozione dell’immagine dell’Associazione.
ARTICOLO 9
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno.
Essa viene convocata dal Presidente, previa delibera del CDN, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 9 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell'Associazione. È costituita dai Delegati appositamente eletti nelle Sezioni e da queste comunicati alla Segreteria Nazionale; è convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o da chi fa le veci di quest’ultimo, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
- L’ASSEMBLEA ORDINARIA viene convocata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni (il preavviso di quindici giorni potrà essere ridotto in relazione all’eventuale urgenza del momento), mediante comunicazione informatica o cartacea. L’avviso dovrà specificare il luogo previsto per l’Assemblea, la data, l’ora della prima convocazione e l’ora della seconda convocazione. L’Ordine del Giorno, deve essere allegato alla convocazione e dovrà contenere tutti i punti previsti con gli argomenti da discutere e deve prevedere:
- Il primo punto all’Ordine del Giorno che deve ottemperare alle formalità contenute in un apposito regolamento delle assemblee per l’elezione degli organi dell’Assemblea;
- lo stampato per l’eventuale delega ad altro Associato.
- I DELEGATI eletti (è consentita la votazione palese) nel corso delle Assemblee delle Sezioni indette per l’occasione, incaricati di espletare le operazioni di voto in seno a qualsiasi tipo di Assemblea associativa. La comunicazione dei nominativi dei Delegati eletti dovrà essere effettuata alla Segreteria Nazionale almeno quindici giorni prima di una nuova Assemblea, a cura del Presidente di Sezione.
- ai fini del calcolo del numero dei Delegati assembleari, il computo del totale spettante ad ogni Sezione sarà di uno a tre fino al numero eccedente che, se maggiore di uno, darà il diritto a un ulteriore Delegato (es: 19 soci = 6 Delegati. 20 soci = 7 Delegati);
- ogni Delegato potrà essere sostituito, per sopraggiunti motivi di indisponibilità del titolare, da altro Socio della stessa Sezione in qualsiasi momento ma prima che avvenga il riconoscimento da parte della Commissione Verifica Poteri, previa comunicazione scritta del Presidente della Sezione al Presidente dell’Assemblea;
- ogni Delegato, impossibilitato, per qualsiasi ragione, a partecipare ai lavori assembleari, potrà delegare, con dichiarazione scritta e firmata, un altro Delegato della propria Sezione a rappresentarlo;
- ogni Delegato non potrà presentare più di una delega.
il Presidente dell’Assemblea può dare parola a non delegati per brevi saluti o comunicazioni.
ARTICOLO 10
In caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria.
Art. 10 - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, d’iniziativa dal Presidente Nazionale, o da chi ne fa temporaneamente le veci, o su richiesta di almeno il dieci percento dei Soci effettivi. La richiesta di convocazione dell’Assemblea non potrà essere rinviata o negata per nessun motivo, e deve contenere le motivazioni della richiesta L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto e da questo Regolamento.
ARTICOLO 11
L’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria delibera a maggioranza (almeno il cinquanta percento più uno dei voti dei Delegati presenti o con delega) e si intende regolarmente costituita:
- In prima convocazione con la presenza fisica o presenza con delega di almeno il 75% (settantacinque percento) dei Delegati (tre quarti del totale dei Delegati);
- In seconda convocazione con la presenza fisica o presenza con delega di almeno il 50% + 1 (cinquanta percento più uno) dei Delegati (maggioranza minima prevista);
- Le Assemblee convocate per le variazioni da apportare all’Atto Costitutivo, allo Statuto e al Regolamento applicativo dello Statuto, devono necessariamente avere, anche in seconda convocazione, la presenza fisica o presenza con delega di almeno il 75% (settantacinque percento) dei Delegati (tre quarti del totale dei Delegati);
- Ogni Delegato presente può rappresentare soltanto due Delegati di cui abbia la delega scritta e firmata.
L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto:
- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 21, eventuali modifiche dello Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa previsto nell’O.d.G..
Art. 12 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI, oltre alle altre incombenze previste nello Statuto e nel presente Regolamento, ha il compito di:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale proposto dal CDN (vedi art. 20);
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposto dal CDN;
- deliberare sul futuro programma annuale dell’Associazione proposto dal CDN;
- deliberare sulle modifiche da apportare all’Atto Costitutivo, allo Statuto e al Regolamento (secondo quanto previsto al seguente art. 21);
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario proposto dal CDN o altro Socio;
- Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega, secondo quanto previsto nel precedente art. 11;
- Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 13
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Tesoriere, l'Amministrazione del fondo comune.
Art. 13 – LE CARICHE ASSOCIATIVE
Le cariche associative dell’UNIMRI non sono in alcun caso retribuite, sono ad incarico esclusivo e non possono essere accomunate ad altra carica. Non è incompatibile la carica di Consigliere, di ogni livello, con la carica di Segretario o di Tesoriere (in casi eccezionali può assolvere entrambi i compiti di Segretario e di Tesoriere) ma sempre e soltanto nello stesso livello di appartenenza e mai in organismi di diverso livello.
NORMA TRANSITORIA: LE INCOMPATIBILITA’ FRA CARICHE ESECUTIVE NEI DIVERSI LIVELLI NON SARANNO OPERATIVE PER I PROSSIMI DUE ANNI, SALVA DIVERSA VOTAZIONE IN CASO DI NUOVA ASSEMBLEA ELETTIVA.a. IL PRESIDENTE NAZIONALE
- Ha il compito della rappresentanza dell’Associazione nei confronti di tutti gli Enti pubblici, le Autorità e le Personalità politiche, civili, militari e religiose. A lui compete la direzione dell'Associazione, insieme al Consiglio Direttivo Nazionale. Egli ha il compito di coordinare e realizzare le normali attività previste e quelle approvate e deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall'Assemblea dei soci. E' il garante dell’osservanza di tutte le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto e nel Regolamento applicativo dello Statuto. Si ritiene comunque necessario sottolineare che nell’Associazione UNIMRI l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo Nazionale, di cui il Presidente Nazionale è uno dei componenti. Quest'ultimo, non può, quindi, prendere iniziative o decisioni in maniera autonoma; La sua azione DEVE essere sempre improntata al conseguimento degli scopi associativi, nella piena osservanza dei valori etici e morali dello Statuto dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cui lo Statuto e questo Regolamento si ispirano;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. In caso di controversie giudiziarie rappresenta l'Associazione nel corso della causa civile o penale;
- assieme ai componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'Associazione di fronte ai terzi. Con il Presidente saranno solidamente responsabili i Consiglieri Nazionali che hanno approvato l'atto o deliberato l'impegno. Non saranno ritenuti solidamente responsabili quei Consiglieri Nazionali che non l’avessero approvato. E' quindi importante una oculata amministrazione delle risorse patrimoniali non assumendo impegni al di fuori di esse;
- può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'Associazione e può conferire ad altri Soci delega specifica con il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'Associazione;
- provvede, coadiuvato dai due Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere, all’esecuzione delle delibere consiliari;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura o qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciando dichiarazioni liberatorie e quietanze;
- è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni;
- vigila e si assicura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
- gestisce, ed è responsabile, insieme al Tesoriere Nazionale, della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne supervisiona la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Effettua i relativi controlli sulla cura e la tenuta dei libri contabili da parte del Tesoriere Nazionale. Predispone (dal punto di vista contabile), insieme al Tesoriere Nazionale, il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione per l’anno successivo, secondo le indicazioni del CDN;
- insieme al Tesoriere Nazionale, presentano alla banca presso la quale viene aperto il conto corrente, la delibera di autorizzazione del CDN in cui deve essere espressamente riportata la dicitura: “Viene autorizzato il conferimento del potere di firma congiunta” depositando entrambi la firma;
- nel caso rassegni le dimissioni o venga sfiduciato dal 50% + 1 dei Delegati presenti all’Assemblea, o per qualsiasi altro motivo lasci la presidenza dell’Associazione, sarà sostituito dal Vice Presidente Nazionale Vicario, che da quel momento, svolgerà soltanto le attività di normale amministrazione e dovrà indire l’Assemblea Elettiva entro 30 (trenta) giorni per il rinnovo di tutte le cariche direttive.
b. IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO
- collabora con il Presidente Nazionale e, dietro sua richiesta, lo sostituisce nelle occasioni di rappresentanza e laddove sia necessario;
- il Vice Presidente Nazionale Vicario sostituisce il Presidente Nazionale, assumendone i poteri e le attribuzioni nel caso di impedimento o assenza per non più di tre mesi di questo (ovvero novanta giorni). Nel caso si superi, anche di un solo giorno, tale periodo, da quel momento il Vice Presidente Nazionale Vicario svolgerà le incombenze di normale amministrazione e dovrà indire l’Assemblea Elettiva entro 30 (trenta) giorni per il rinnovo di tutte le cariche direttive.
-
- collabora con il Presidente Nazionale e, dietro sua richiesta, lo sostituisce nelle occasioni di rappresentanza e laddove sia necessario;
- sostituisce il Presidente Nazionale, assumendone i poteri e le attribuzioni nel caso di impedimento o assenza per non più di tre mesi di questo (ovvero novanta giorni), solo nel caso di temporaneo e contemporaneo impedimento anche del Vice Presidente Nazionale Vicario. Superato tale periodo, in presenza del perdurare dell’indisponibilità del Presidente Nazionale e del Vice Presidente Nazionale Vicario, svolgerà le incombenze di normale amministrazione e dovrà indire l’Assemblea Elettiva entro 30 (trenta) giorni per il rinnovo di tutte le cariche direttive.
devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione. Tra l’altro i Consiglieri Nazionali hanno il compito di:
- Partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni possono essere in video conferenza o prevedere la presenza fisica. Non è ammessa la delega per le riunioni di Consiglio Direttivo, a qualsiasi livello, nazionale, regionale o di sezione in quanto è legalmente un organo collegiale, con competenze di gestione, eletto dagli associati. Al termine di ogni riunione di Consiglio Direttivo, tutti i Consiglieri dovranno apporre la propria firma sul verbale redatto dal Segretario. La terza assenza, nell’anno solare, darà luogo alla decadenza della carica. In tal caso il Consigliere verrà sostituito dal primo dei candidati non eletti;
- collaborare nel redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, in collaborazione con il Presidente Nazionale e il Tesoriere Nazionale;
- predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all’esame e approvazione dell’Assemblea;
- attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
- gestire l’Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
- affidare incarichi o istituire commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- che rassegnino le dimissioni o che per altra causa non possano più svolgere la loro funzione, verranno sostituiti dal primo in elenco dei candidati non eletti. Nel caso si esaurisca l’elenco dei non eletti, i Consiglieri mancanti potranno essere cooptati se in numero non superiore alla metà del numero totale previsto nel CDN. In caso manchino meno di sei mesi o il numero dei Consiglieri da sostituire sia in numero superiore alla metà del numero totale previsto nel CDN la cooptazione non sarà possibile e il Consiglio Direttivo Nazionale sarà considerato decaduto e dovrà essere indetta l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.
- e. IL PRESIDENTE ONORARIO
Viene scelto fra i Soci che si sono distinti per la propria condotta esemplare e l’affermazione nella vita sociale. La carica di Presidente Onorario verrà mantenuta a vita dal socio che la detiene, sempre che egli stesso non effettui una rinuncia per ricoprire altra carica associativa o vengano meno i requisiti per i quali tale carica è stata assegnata. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere il proprio parere, ma senza diritto di voto.
- f. IL SEGRETARIO NAZIONALE
- Può essere scelto, dal CDN, fra i Consiglieri Nazionali o fra gli Associati effettivi, secondo quanto previsto all’art. 11 dell’Appendice “1” a questo Regolamento;
- coadiuva il Presidente Nazionale nell’attuazione delle deliberazioni del CDN e dell’Assemblea dei Soci;
- cura la tenuta dell’archivio digitale e cartaceo di tutta la documentazione associativa;
- cura la raccolta dei verbali delle riunioni del CDN e i verbali delle Assemblee;
- cura il protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita dell'Associazione;
- partecipa alle riunioni del CDN e ne compila i verbali;
- se viene nominato al di fuori del CDN, può esprimere il proprio parere, ma non ha diritto di voto nelle riunioni del CDN;
cura i rapporti fra i Soci e il Consiglio Direttivo Nazionale, nella realizzazione degli scopi associativi di amicizia e di amalgama, sempre ispirandosi ai valori dell’OMRI.
- g. IL TESORIERE NAZIONALE
-
- Deve essere scelto, dal CDN, fra i Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto all’art. 11 dell’Appendice “1” a questo Regolamento;
- ha la responsabilità, insieme al Presidente Nazionale, della custodia dei fondi dell'Associazione;
- avendo la firma congiunta insieme al Presidente Nazionale, depositata presso la Banca (art. 13 – 1. k.), effettua incassi e pagamenti in alternativa al Presidente Nazionale, secondo le indicazioni e le autorizzazioni del CDN e ne tiene la contabilità;
- cura la tenuta dei libri contabili, sia digitali che cartacei e predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione per l’anno successivo, secondo le indicazioni del CDN;
- partecipa alle riunioni del CDN;
- se viene nominato al di fuori del CDN, partecipa alle riunioni del CDN e può esprimere il proprio parere, ma non ha diritto di voto nelle riunioni del CDN.
- h. LA COMMISSIONE DI GARANZIA
- Viene nominata quando RICHIESTA da uno o più soci ed è formata da un Presidente e due Rappresentanti effettivi e due supplenti:
-
-
- il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
- due Rappresentanti nominati dalla parte accusatrice,
- due Rappresentanti nominati dalla parte accusata.
-
-
- Nessuna delle due parti avverse può rinunciare al proprio Rappresentante nella Commissione.
- Il Rappresentante, sia per la parte accusatrice che per la parte accusata, ha l’obbligo di acquisire tutta la documentazione, le testimonianze e le dichiarazioni del suo assistito.
- Il Presidente, nominato dal CDN, possibilmente fra gli Associati con competenza ed esperienza giuridica, ha il compito di fissare, possibilmente d’intesa con i due Rappresentanti delle parti, il luogo, la data, l’ora per valutare tutte le prove e le testimonianze presentate. Tale incontro potrà essere, in relazione alle distanze di residenza, fisico o in video conferenza. Se necessario, tale riunione potrà essere ripetuta più volte, in modo da chiarire al massimo tutta la vicenda contesa. Il Presidente dovrà ricercare SEMPRE la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. In mancanza, dovrà compilare un verbale, esprimendo la propria valutazione. La decisione della Commissione potrà essere appellata secondo le norme del codice civile il verbale, firmato dai due Rappresentanti delle parti in causa, dovrà essere presentato al CDN per la conseguente deliberazione da adottare.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale comunicherà, per iscritto, la decisione della Commissione agli interessati.
- Viene nominata quando RICHIESTA da uno o più soci ed è formata da un Presidente e due Rappresentanti effettivi e due supplenti:
- i. IL REVISORE DEI CONTI
Viene nominato dal Presidente Nazionale sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale.
j. I DELEGATI DEL PRESIDENTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI CON VOTO CONSULTIVO
ARTICOLO 14
Art. 14 - Quanto previsto in questo articolo è reso possibile da quanto previsto al precedente articolo 13 – 1. k., in modo che il Tesoriere Nazionale possa ottemperare alle esigenze finanziarie anche quando il Presidente Nazionale venga temporaneamente sostituito nelle sue attribuzioni, secondo quanto stabilito sempre nel precedente art. 13 - 2. e 13 - 3. di questo Regolamento.
ARTICOLO 15
Il Segretario e il Tesoriere, vengono nominati dal Presidente e scelti fra i membri del Consiglio Nazionale.Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune;
Il Segretario:
- redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea;
- tiene aggiornato il registro dei soci, l’archivio della corrispondenza, l’archivio dei dati anagrafici, delle domande di tesseramento e delle fotografie dei Soci; comunque tutto ciò che riguarda gli Associati e l’Associazione.
Art. 15 - Al termine dell’Assemblea elettiva, durante la riunione del Consiglio Direttivo eletto, il Presidente Nazionale propone, fra i componenti il Direttivo, chi possa svolgere l’incarico di:
- Segretario Nazionale (Art. 13 – 6.),
- Tesoriere Nazionale (Art. 13 – 7.),
ARTICOLO 16
L'anno sociale ha inizio il primo Gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 17
Tutte le cariche sociali non sono in alcun modo retribuite.ARTICOLO 18
Il fondo comune è costituito:
- dalle quote annuali di associazione;
- dagli eventuali contributi, donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;
- dalla rendita del fondo sociale.
ARTICOLO 19
La quota sociale annua viene proposta dal Consiglio Direttivo, con delibera da sottoporre per la conferma alla prima Assemblea dei soci.
Art. 19 - La quota associativa viene proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale nell’Assemblea dell’ultimo bimestre dell’anno in corso. Se per qualsiasi ragione questo non fosse possibile, sarà applicata la quota associativa dell’anno precedente.
ARTICOLO 20
Il conto preventivo e consuntivo annuale, redatti dal Presidente e dal Tesoriere, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Art. 20 - Il bilancio preventivo e consuntivo annuale, redatti dal Presidente Nazionale e dal Tesoriere, vengono controllati e verificati anche analiticamente, per quanto riguarda tutta la documentazione amministrativa, dal Consiglio Direttivo che compila la sua relazione, la espone e la commenta all’Assemblea annuale, sottoponendola all’approvazione dei Soci, secondo quanto previsto al precedente articolo 11.
Il Consiglio Direttivo Nazionale non ha diritto di voto in questa approvazione, secondo quanto sancito nell’art. 21 del codice civile. Se l’Assemblea non approva il bilancio decadono automaticamente il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale.
In questo caso, durante la stessa Assemblea, gli Associati nominano, con votazione palese, un Commissario che gestirà l’Associazione nell’ordinaria amministrazione e convocherà, entro 30 (trenta) giorni l’Assemblea Elettiva per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
TITOLO V - MODIFICHE ALLO STATUTO
ARTICOLO 21
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci effettivi. Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti all'Assemblea e sempreché tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
Art. 21 - Le proposte di modifica dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento applicativo dello Statuto, possono essere richieste dal Presidente Nazionale, dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo dei Soci effettivi (non dai Delegati rappresentanti tale aliquota). Vanno discusse e approvate dall’Assemblea che si intende regolarmente costituita solo con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati effettivi (settantacinque percento).
L’Assemblea delibera a maggioranza (almeno il cinquanta percento più uno dei voti del settantacinque percento dei Delegati effettivi presenti, anche per delega).
Le modifiche dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento applicativo dello
Statuto dovranno essere apportate e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, presso la quale sono stati registrati e depositati gli atti originali.
TITOLO VI - VARIE STRUTTURA TERRITORIALE
La struttura nazionale è formata dall’insieme di tutte le circoscrizioni regionali.
Le circoscrizioni regionali: inizialmente, durante il biennio della fase costituente, verranno formate le Circoscrizioni. Ogni circoscrizione potrà essere composta da una sola regione o comprendere due regioni limitrofe, finché entrambe non raggiungeranno, ognuna, il numero di trenta soci. La Circoscrizione regionale sarà retta da un delegato regionale. Il delegato regionale dovrà individuare, fra gli associati delle sezioni presenti nella circoscrizione, un socio che possa svolgere l’incarico di vice delegato e un altro che possa svolgere l’incarico di tesoriere; dovrà segnalarne i nominativi al consiglio direttivo nazionale che provvederà alla relativa nomina. Il delegato regionale. Il vice delegato regionale e il tesoriere regionale. Resteranno in carica fino a quando le sezioni esistenti non raggiungeranno un totale di trenta soci per poter procedere con democratiche elezioni alla scelta dei propri coordinatori. La composizione dei consigli regionali e le modalità elettive verranno meglio evidenziate nel Regolamento di Associazione Nazionale.
Le sezioni comunali: in ogni città o paese in cui si raggiunge il numero di almeno dieci associati, potrà essere costituita una sezione comunale. Ogni sezione comunale sarà retta da un Presidente collaborato da un Vice Presidente, da un Segretario, da un tesoriere e dai consiglieri in numero adeguato al totale degli associati della sezione, regolarmente e democraticamente eletti dagli associati della sezione una volta raggiunto il numero di almeno dieci soci.
La struttura nazionale è formata dall’insieme di tutte le circoscrizioni regionali.
- Le circoscrizioni regionali:
- possono essere composte da una sola regione o comprendere due regioni limitrofe, finché entrambe non raggiungeranno, ognuna, il numero di trenta soci;
- la Circoscrizione regionale sarà retta da un Delegato Regionale nominato a cura del CDN;
- il Delegato Regionale dovrà individuare, fra gli associati delle sezioni presenti nella circoscrizione, un socio che possa svolgere l’incarico di Vice Delegato e un altro che possa svolgere l’incarico di Tesoriere; dovrà segnalarne i nominativi al Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà alla relativa nomina;
- il Delegato Regionale. Il Vice Delegato Regionale e il Tesoriere Regionale resteranno in carica fino a quando le Sezioni esistenti non raggiungeranno un totale di trenta soci per poter procedere con democratiche elezioni alla scelta dei propri coordinatori;
- le modalità elettive dei consigli regionali sono le stesse evidenziate nell’Appendice “1” di questo Regolamento, relative alla votazione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Il nome della Regione o delle Regioni sarà scelto dai suoi Associati, purché sia preceduto dall’acronimo UNIMRI.
- Le Circoscrizioni Metropolitane saranno costituite in sostituzione di quelle provinciali a seguito dell'abolizione delle Province da parte dello Stato Italiano.
- Le sezioni comunali:
- in ogni città o paese, in cui si raggiunge il numero di almeno dieci associati, potrà essere costituita una Sezione comunale;
- ogni Sezione comunale sarà retta da un Presidente collaborato da un Vice Presidente, da un Segretario, da un tesoriere e dai consiglieri in numero adeguato al totale degli associati della sezione, regolarmente e democraticamente eletti dagli Associati della Sezione una volta raggiunto il numero di almeno dieci soci.
- Viene data la facoltà a più paesi vicini di dare vita a una Sezione comune purché il numero totale dei Soci sia almeno dieci.
- Il nome della Sezione sarà scelto dai suoi Associati, purché sia preceduto dall’acronimo UNIMRI.
ARTICOLO 22
L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione.
Per tutti i soci, essa andrà convalidata annualmente.
Art. 22 – Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all’Associazione dovrà restituire la tessera sociale e il distintivo magnetico da taschino.
ARTICOLO 23
Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi.
ARTICOLO 24
L'Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali, anche di carattere tributario, vigenti in materia di associazione non riconosciuta ed in particolare dal D.Lvo 4/12/1997 n.460.
Allegato “A”
Al Regolamento applicativo dello Statuto
Allegato “B”
Al Regolamento applicativo dello Statuto
Segue Allegato “B”
Al Regolamento applicativo dello Statuto

Appendice “1”

UNIMRI - REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA
Art. 1 – Composizione dell’Assemblea
- Il Presidente Nazionale in carica, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari e indica il nominativo del Presidente Dell’assemblea che dovrà essere votato dai delegati.
- il Presidente dell’Assemblea pone a votazione la nomina del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
- pone a votazione la nomina del Presidente la Commissione Verifica Poteri e di due componenti;
- la Commissione Verifica Poteri svolge anche il compito di Commissione elettorale;
- l’Assemblea per il rinnovo della carica di Presidente Nazionale per il triennio appositamente convocata con delibera, dal Consiglio Direttivo Nazionale, si compone di numero ( ) Delegati che intervengono in rappresentanza delle Sezioni UNIMRI sul territorio nazionale secondo la seguente ripartizione in applicazione e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto Associativo:
- ANDRIA: Delegati;
- BARI: Delegati;
- BARLETTA: Delegati;
- NAZIONALE: Delegati;
- ROMA SUD: Delegati.
-
- Ogni Delegato rappresenta tre Associati della sua Sezione di appartenenza;
- ai fini del calcolo del numero dei Delegati assembleari, il computo del totale spettante ad ogni Sezione sarà di uno a tre fino al numero eccedente che, se maggiore di uno, darà il diritto a un ulteriore Delegato (es: 19 soci = 6 Delegati. 20 soci = 7 Delegati);
- il Delegato potrà essere sostituito, in qualsiasi momento, prima del riconoscimento da parte della Commissione Verifica Poteri, da altro Socio della stessa Sezione, previa comunicazione del Presidente della Sezione al Presidente Commissione verifica poteri per sopraggiunti motivi di indisponibilità del titolare.
- Tutti gli Associati in regola con il tesseramento possono assistere all’Assemblea, prendendo posto a sedere in luogo diverso e separato dai Delegati (al fine di consentire un corretto e rapido svolgimento delle operazioni di distribuzione e successiva raccolta delle schede elettorali), limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di voto.
Art. 2 - Presidenza dell’Assemblea e svolgimento dei lavori
- Subito dopo che il Presidente Nazionale in carica, o persona da lui delegata, abbia effettuata la comunicazione di apertura dei lavori assembleari di cui al punto 1.a., l’Assemblea elegge il Presidente dell’Assemblea, con votazione palese, per la direzione dei lavori.
- Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario dell’Assemblea che lo assiste nello svolgimento dei lavori.
- ll Presidente dell’Assemblea coordinerà e vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni:
-
- della Commissione Verifica Poteri,
- di voto,
- di scrutinio delle schede.
Verificherà il verbale compilato dal Segretario dell’Assemblea e lo firmerà insieme a quest’ultimo.
Art. 3 - Costituzione dell’Assemblea
- In conformità agli artt. 9,10,11,12 e 21 dello Statuto, l’Assemblea Elettiva è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto (se il totale previsto dei Delegati è di 40, il numero legale valido per il quorum sarà di almeno 30 Delegati presenti);
- in seconda convocazione, dopo due ore dalla prima convocazione, con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno la metà più uno degli Associati (se il totale previsto dei Delegati è di 40, il numero legale valido per il quorum sarà di almeno 21 Delegati presenti).
- La Commissione Verifica Poteri di garanzia elettorale è composta da 3 (tre) Delegati eletti dall’Assemblea;
- svolgere le operazioni preliminari di verifica della legittimità degli intervenuti:
- effettuando il riconoscimento dei Delegati spuntando i nominativi sugli elenchi forniti loro dal Segretario Nazionale;
- trascrivendo per ognuno il titolo di onorificenza posseduta, il Cognome, il Nome e la Sezione di appartenenza;
- distribuire le schede elettorali vistate dal Presidente dell’Assemblea;
- procedere alle operazioni di scrutinio dei voti;
- svolgere le operazioni preliminari di verifica della legittimità degli intervenuti:
Art. 4 - Presentazione delle Candidature
- Candidatura alla carica di Presidente Nazionale.
- Dopo la convocazione dell’assemblea elettiva, ogni Socio, regolarmente iscritto e in regola con il pagamento dell’iscrizione o del rinnovo per l’anno in corso, può presentare la propria candidatura, tramite la Sezione di appartenenza. La Sezione provvederà all’inoltro delle domande alla presidenza nazionale secondo quanto previsto ai seguenti comma b. e c..
- I candidati all’elezione di Presidente Nazionale devono presentare la propria candidatura almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea elettiva.
- Le candidature a Presidente Nazionale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività dell’Associazione per il triennio associativo.
- Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
- Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati uno a favore uno contrario per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
- I candidati alla carica di Presidente Nazionale possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.
- I Delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza Nazionale ai sensi del precedente comma c., devono utilizzare fogli conformi al modello in allegato “C”.
- Candidatura alla carica di Consigliere Nazionale.
- Dopo la convocazione dell’assemblea elettiva, ogni Socio, regolarmente iscritto e in regola con il pagamento dell’iscrizione o del rinnovo per l’anno in corso, può presentare la propria candidatura all’elezione di Consigliere Nazionale, tramite comunicazione scritta, alla Presidenza Nazionale.
- Liste di candidati alla presidenza nazionale e a componenti del consiglio nazionale possono essere presentate anche durante l’Assemblea, ovvero durante le operazioni preliminari della Commissione Verifica Poteri e comunque prima dell’inizio delle operazioni di voto.
- Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell’Assemblea Nazionale.
- I Consiglieri eletti entreranno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale. La graduatoria dei candidati a Consigliere Nazionale è compilata per ordine di preferenze ricevute. In caso di parità di voti ha la precedenza il Socio più anziano di tesseramento; in caso di ulteriore parità sarà eletto il Socio più anziano anagraficamente.
- In caso di dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti.
Art. 5 - Svolgimento delle votazioni
Il Presidente dell’Assemblea pone in votazione le candidature a:
- Presidente Nazionale in ordine prioritario,
- Consigliere Nazionale, subito dopo aver espletato la votazione per l’elezione del Presidente Nazionale, presentate nel rispetto delle disposizioni del precedente art. 4, del presente regolamento.
Art. 6 - Modalità di votazione e di scrutinio
- La votazione, per l’elezione alla carica di Presidente Nazionale:
- se in presenza di un solo candidato la votazione potrà avvenire per alzata di mano o per acclamazione;
- se in presenza di più candidati, ha luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronica o cartacea.
- La votazione, per l’elezione alla carica di Consigliere Nazionale ha luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronica o cartacea.
- La scheda elettorale siglata dal Presidente della Commissione Elettorale è identificata dal logo dell’Associazione contiene gli spazi dove ciascun iscritto potrà esprimere:
- per il Presidente Nazionale, una sola preferenza (Allegato “A” prestampato con i nominativi di tutti i Candidati) apponendo una “X” sul cognome del Candidato prescelto;
- per il Presidente Nazionale, in caso di ballottaggio, una sola preferenza (Allegato “A/1”) scrivendo il cognome e il nome del Candidato prescelto;
- per i Consiglieri Nazionali, fino a 4 (quattro) preferenze (Allegato “B”), scrivendo il cognome e il nome dei Candidati prescelti.
- Saranno dichiarate nulle le schede contenenti:
- un numero di preferenze superiori a quanto indicato,
- che rechino segni o altre diciture non pertinenti o non definibili chiaramente,
- nominativi non compresi nell’elenco dei candidati,
- quando la scheda riporta una firma o, comunque, un segno atto a identificare il votante.
- Qualora si verifichino irregolarità, il Presidente dell’Assemblea, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell’Assemblea.
- Eventuali ricorsi avverso il risultato delle votazioni, dovranno essere valutati e giudicati subito, al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza, effettuando il riesame delle schede contestate e il riconteggio dei voti.
Art. 7 - Maggioranze deliberative per l’elezione del Presidente Nazionale
- Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. Il Presidente Nazionale è eletto al primo scrutinio, qualunque sia il numero dei candidati, quando uno di loro riporti la maggioranza, almeno del cinquanta per cento più uno, dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. Qualora il numero dei candidati sia superiore a due, e tale maggioranza non venga subito conseguita, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi nella prima votazione.
- Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea.
Art. 8 - Maggioranze deliberative per l’elezione del Consiglio Direttivo
- Per il Consiglio Direttivo sono eletti i 9 (NOVE) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- La graduatoria è compilata per ordine decrescente di voti preferenze ricevuti.
- In caso di parità di voti ha la precedenza il Candidato più anziano di tesseramento;
- in caso di ulteriore parità sarà eletto il Candidato più anziano anagraficamente;
- il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell’Assemblea;
- in caso di dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti.
Art. 9 - Scrutinio e Proclamazione
- Il Presidente dell’Assemblea, avvalendosi della collaborazione della Commissione Verifica Poteri, procede allo scrutinio delle schede, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Ogni Sezione deve designare un proprio rappresentante per assistere allo scrutinio delle schede votate e verificare la loro corretta lettura e/o interpretazione.
- All’apertura dell’urna e allo spoglio delle schede elettorali la commissione verifica che siano identiche al numero dei votanti.
- Il Presidente dell’Assemblea legge ad alta voce il nome dei Candidati votati.
- Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell’espressione di voto.
- Le schede scrutinate devono essere conservate a cura del Segretario Nazionale e messe in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
- Il Presidente dell’Assemblea, avvalendosi del Segretario dell’Assemblea, redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.
- Il Presidente Nazionale eletto prende immediatamente possesso della carica.
- I Consiglieri Nazionali eletti prendono immediatamente possesso della carica.
- Il Presidente Nazionale uscente deve consegnare, prima possibile e comunque entro dieci giorni, al neo eletto Presidente Nazionale, tutta la documentazione in suo possesso (situazione economica aggiornata e cambio firma sul conto corrente bancario, codice fiscale, password di tutti i social network in uso e account di posta elettronica, documenti, gonfaloni, stendardi, scudetti, materiali vari, etc…, tutto ciò che è in uso o comunque di proprietà dell’Associazione).
- I Consiglieri Nazionali uscenti dovranno cedere prima possibile e comunque entro 72 (settantadue) ore, ai neo eletti Consiglieri Nazionali, tutta la documentazione e i materiali di proprietà dell’Associazione, a qualsiasi titolo, in loro possesso.
- Subito dopo la proclamazione dell’avvenuta elezione, il Presidente Nazionale eletto tiene una breve allocuzione di ringraziamento ai presenti e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente e i neo Consiglieri eletti effettuano subito la votazione scegliendo, fra i Consiglieri presenti, sia il Vice Presidente Vicario che il Vice Presidente.
Art. 11 – Segretario Nazionale e Tesoriere Nazionale
-
- Il Presidente e i Consiglieri neo eletti, subito dopo aver scelto, sia il Vice Presidente Vicario che il Vice Presidente, individuano fra I Consiglieri Nazionali eletti, chi possa svolgere l’incarico di:
- Segretario Nazionale,
- Tesoriere Nazionale,
- Il Presidente e i Consiglieri neo eletti, subito dopo aver scelto, sia il Vice Presidente Vicario che il Vice Presidente, individuano fra I Consiglieri Nazionali eletti, chi possa svolgere l’incarico di:
Se per qualsiasi motivo non sia possibile effettuare tali scelte, lo si farà appena possibile.
-
- Il Segretario e il Tesoriere uscenti dovranno, cedere prima possibile e comunque entro dieci giorni, ai neo eletti Segretario e Tesoriere Nazionali, tutta la documentazione e i materiali di proprietà dell’Associazione, a qualsiasi titolo, in loro possesso.
Art. 12 - Ulteriori poteri del Presidente dell’Assemblea
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, il Presidente dell’Assemblea decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive delle leggi in vigore.
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