Cos'è l'OMRI-UNIMRI - Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Cos'è l'OMRI

   dal_sito_quirinale1 



 Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

Cenni storici

Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.".
Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine.

Legge_3.3.51_n._178_istitutiva_dell'OMRI_2
 

L’Ordine, retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri è articolato nei gradi onorifici di: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della decorazione di Gran Cordone.

Più avanti sono riportati, integralmente, la legge istitutiva con le successive modificazioni, le norme di attuazione e lo Statuto dell'O.M.R.I.

Di seguito i punti principali:

  • a nessuno può essere conferita, per la prima volta, un'onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite dalla legge;
  • per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze fuori della proposta e del parere richiesti dalla legge;
  • le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni motu proprio, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data;
  • salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
  • è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati;
  • non sono conferite onorificenze nei riguardi di persone che non abbiano compiuto il 35° anno di età ad eccezione delle concessioni motu proprio ai sensi dell’art. 2 dello Statuto. Per il conferimento di un’ onorificenza di grado superiore è prevista la permanenza di tre anni nel grado inferiore;
  • le onorificenze non possono essere conferite ai Deputati e ai Senatori, durante il mandato parlamentare;
  • i colori dell'Ordine sono il verde e il rosso.
La Cancelleria dell'Ordine ha sede in Roma, Via del Quirinale n.30

(tel. 06/46994175 - fax 06/46994182 - email onorificenze.omri@quirinale.it).

Con D.P.R. del 30 marzo 2001, n.173, le insegne dell' Ordine al merito della Repubblica Italiana sono state rinnovate.

Le precedenti insegne possono, comunque, essere portate liberamente.


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Ordine Al Merito della Repubblica italiana

da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Ordine al merito della Repubblica italiana

Bandiera
Bandiera italiana
Repubblica italiana

Tipologia

Ordine cavalleresco statale

Status

attivo

Capo

Sergio Mattarella

Istituzione

Roma, 3 marzo 1951

Primo capo

Luigi Einaudi

Gradi

Cavaliere di gran croce
Grande ufficiale
Commendatore
Ufficiale
Cavaliere

Precedenza

Ordine più alto

-

Ordine più basso

Ordine militare d'Italia

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(1951-2001)

01_omri_02
(2001-oggi)

Nastri dell'ordine


L'Ordine al merito della Repubblica italiana (spesso abbreviato OMRI) è il più alto degli ordini della Repubblica italiana. I colori dell'ordine sono il verde e il rosso.

Il presidente della Repubblica italiana è il gran maestro dell'ordine, retto da un consiglio composto di un cancelliere e sedici membri. La cancelleria dell'ordine ha sede a Roma.

Storia

Istituito con la legge 3 marzo 1951 n. 178 e reso operativo nel 1952, l'Ordine al merito della Repubblica nacque con lo scopo di «ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari».

Il Presidente della Repubblica può conferire l'onorificenza, di propria iniziativa, per «benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività sopra indicate e per ragioni di cortesia internazionale».

Dal 30 marzo 2001 sono in vigore le nuove decorazioni per le varie classi di onorificenze.

Le onorificenze

Ciampi_NapolitanoIl presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi trasferisce al successore Giorgio Napolitano il gran cordone di gran maestro dell'OMRI.

 




 
 

medaglie_uno_e_dueLe due versioni dell'ordine.

L'ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici:

• cavaliere, detto anche cavaliere della Repubblica.

 
 

A nessuno può essere conferita, per la prima volta, un'onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite dalla legge. Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dalla legge. In questi casi, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica Italiana, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione italiana. Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio presidenziale, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri, possono avvenire in qualunque data.

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del presidente della Repubblica, su proposta motivata del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio dell'ordine.

È vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati. Di norma non si possono conferire onorificenze in favore di cittadini italiani che non abbiano compiuto il 35º anno di età, con l'eccezione di particolari motivi che ne giustifichino la concessione.

Tra una onorificenza e l'altra di grado superiore occorre, di norma, una permanenza di almeno tre anni nella qualifica inferiore.

Le onorificenze non possono essere conferite ai deputati e ai senatori durante il loro mandato parlamentare.

 

Cavaliere di gran croce decorato di gran cordone

01_omri_04Eccezionalmente conferito ai cavalieri di gran croce per premiare altissime benemerenze di persone eminenti, italiane e straniere. Di solito è riservato ai capi di Stato.

È la massima onorificenza concessa dalla Repubblica Italiana.

Ha la medesima costituzione del titolo di cavaliere di gran croce illustrato in seguito, eccetto quanto segue: la placca delle insegne di gran cordone è dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'ordine è appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi mistilinei.
 

Cavaliere di gran croce

01_omri_03La decorazione di prima classe (cavaliere di gran croce) per gli uomini è costituita da:

• una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata d'oro, della misura
  di 52 mm, attraversante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello
  stesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centro da uno scudetto circolare
 d'oro, bordato d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica Italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea superiore patriae unitati, in quella inferiore civium libertati;
  • una placca del diametro di 85 mm a forma di raggiera convessa d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di diamante, con sovrapposta al centro una croce uguale a quella già descritta. La placca si porta sul petto a sinistra;
  • una fascia di seta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia di 101 mm di altezza è verde bandiera con una lista di rosso per lato di 9 mm.

Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di prima classe per le donne, con l'unica differenza che la fascia è di 82 mm di altezza.

Grande ufficiale

01_omri_05La decorazione di seconda classe (grande ufficiale) per gli uomini è costituita da:

• una croce con le stesse caratteristiche della decorazione di prima classe. Va
   portata al collo;
• un nastro dei colori dell'Ordine di 50 mm di altezza; con le due liste laterali di
   rosso di 4 mm ciascuna, poste come nella decorazione di prima classe;
• una placca con un diametro di 80 mm, a forma di raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sopra.

La decorazione di seconda classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa a un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.

 

Commendatore

01_omri_06La decorazione di terza classe (commendatore) sia per gli uomini sia per le donne consta di:

  una croce appesa al nastro da portarsi appesa al collo, uguale a quella della
    seconda classe;
  un nastro con i colori dell'ordine da portarsi al collo, uguale a quello della
    seconda classe.

La decorazione di terza classe per le donne va appuntata sotto la spalla sinistra appesa a un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.
 

Ufficiale

01_omri_07La decorazione di quarta classe (ufficiale) per gli uomini consta di:

• una croce uguale a quella di terza classe, ma con i bracci dorati e della misura di 40 mm
    va portata appuntata al lato sinistro del petto;
• un nastro con i colori dell'ordine di 37 mm di altezza, con le due liste laterali di rosso di 3
   mm
ciascuna, poste come quelle della prima classe.

La decorazione di quarta classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra, appesa a un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.

Cavaliere

01_omri_08La decorazione di quinta classe (cavaliere) per gli uomini consta di:

• una croce uguale a quella di quarta classe, ma con i bracci argentati. Va portata appuntata
   al lato sinistro del petto;
• un nastro uguale a quello della quarta classe.

La decorazione di quinta classe per le donne è identica a quella descritta per gli uomini: la croce, però, viene appuntata sotto la spalla sinistra appesa a un fiocco di nastro dei colori dell'ordine.

I nastrini

1951 – 2001

02_divise_vecchie
02_Divise_nuove
 

Insigniti

Negli oltre 60 anni di esistenza dell'ordine sono stati nominati 8915 (al 2015) cavalieri di gran croce e di questi, 193 sono decorati di gran cordone.[2]

Fra i decorati con gran cordone, il primo in assoluto, nel dicembre del 1952, è stato il re di Grecia Paolo I, l'ultimo, nel novembre2015, è stato il presidente della Repubblica Ellenica Prokopīs Paulopoulos.

La prima donna invece è stata la regina del Regno Unito Elisabetta II nel dicembre del 1958 mentre l'ultima è stata, nel giugno 2014, la sammarinese Valeria Ciavatta.

Il più giovane al momento del conferimento (14 anni) è stato l'erede al trono persiano Reza Ciro Pahlavi nel dicembre del 1974.

L'unico caso di revoca della decorazione di gran cordone è quello di Bashar al-Assad, presidente della Siria, insignito l'11 marzo 2010, a cui il 28 settembre 2012 è stata revocata l'onorificenza per indegnità.

Il primo dei cavalieri di gran croce è stato Andrea Ferrara, primo presidente della Corte suprema di cassazione, decorato il 29 novembre 1952.

 
 
OMRI - Ordine al Merito della Repubblica Italiana

D.P.R. 31 ottobre 1952 
Approvazione dello Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1952, 277
È approvato lo Statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", composto di numero ventidue articoli,
che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Statuto dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana"

Art. 1

L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178,
che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Art. 2
 
Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio.

Art. 3
 
Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana" sono stabilite nei seguenti gradi:
Cavaliere,
Ufficiale,
Commendatore,
Grande Ufficiale,
Cavaliere di Gran Croce. 
La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.

Art. 4

Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quello di Cavaliere. 
Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore.
Per i primi sei anni è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 5
 
Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due comma dell'articolo precedente.
 
Art. 6

Il nominativi degli insigniti sono registrati nell'albo dell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l'Ordine stesso.
Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza.
Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l'indicazione del numero di registrazione nell'albo dell'Ordine.
Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.
 
Art. 7
 
Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana.
Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 delle norme di attuazione, quelle concesse in occasione della cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri, possono avvenire in qualunque data.
 
Art. 8
 
Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime il parere sulle modificazioni dello Statuto, sul numero massimo delle onorificenze che potranno annualmente essere conferite, sulle proposte di revoca delle onorificenze e sulle questioni di massima proposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.
 
Art. 9
Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avviso diramato almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta.
Il Consiglio può essere convocato anche su istanza di un numero di Consiglieri non inferiore a cinque.
 
Art. 10
 
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Cancelliere e sono valide con l'intervento della metà dei Consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che non venga raggiunto il numero legale le deliberazioni saranno valide in seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di cinque giorni, qualunque sia il numero degli intervenuti.
 
Art. 11
 
La Giunta esprime il parere sulle designazioni di onorificenze presentate da parte dei Ministri e trasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte di revoca e sulle questioni di massima.

Art. 12
 
Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
 
Art. 13

I membri della Giunta restano in carica un anno e possono essere riconfermati.
 
Art. 14
 
Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento di tre membri compreso il Cancelliere.
 
Art. 15

Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari sui quali la Giunta è chiamata a pronunziarsi.
Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce per iscritto.

 
Art. 16
 
Le proposte, sulle quali sia stato espresso parere contrario dalla Giunta, non possono essere riprese in esame se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della prima pronuncia del parere stesso e purché la persona proposta per l'onorificenza abbia acquistato nuovi titoli di benemerenza.
 
Art. 17
 
La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sono conformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime il giudizio sulle singole proposte e riferisce al Consiglio sulle questioni di massima.
Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri nuovi elementi di giudizio.
 
Art. 18
 
Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albo degli insigniti "Al Merito della Repubblica Italiana", suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi di concessione, provvede alla comunicazione del conferimento delle onorificenze agli interessati, alla registrazione dei decreti di concessione e revoca, nonché alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l'onorificenza e sul diploma viene riportato il numero dell'albo assegnato al decorato.
Art. 19
 
Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decreti di conferimento di onorificenze irregolarità, inesattezze o comunque ritenga di dover formulare osservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di rettifica. In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed il rilascio del diploma nonché la comunicazione all'interessato.
 
Art. 20
Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta dei decorati, duplicati di diplomi smarriti, ma solo attestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.
 
Art. 21
 
Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giunta riferisce con motivata relazione al Consiglio e può chiedere chiarimenti e nuovi accertamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle proposte di revoca ed il parere è trasmesso dal Cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 22
 
Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente del Consiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare di far uso della distinzione e di fregiarsi della relativa insegna, con diffida che, in caso di contravvenzione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali.
La notifica viene effettuata a cura del Cancelliere dell'Ordine il quale provvederà anche alla cancellazione del nominativo dall'albo dei decorati ed a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.